A partire dal mese di gennaio 2017 lo Studio Nicco – in collaborazione con lo Studio del Geometra Emanuela Briatore ed altri professionisti abilitati – attiva i corsi di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Gli obblighi formativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, in materia di formazione dei lavoratori ai sensi dell’art.37, comma 2, del d.lgs.81/2008, delinea le procedure per ottemperare agli obblighi formativi.
Sono obbligate ad adempiere tutte le aziende con lavoratori o soci lavoratori, mentre è facoltativa la formazione dei collaboratori familiari.
Devono essere sottoposti a formazione tutte le tipologie di lavoratori, compresi quelli con contratti atipici e quelli assunti con contratto a tempo determinato.
E’ previsto che a ciascun lavoratore venga impartita una formazione generale della durata di 4 ore, alla quale si aggiunge una formazione specifica di durata variabile in base alla tipologia di rischio aziendale.
La durata minima complessiva del corso è differenziata a seconda del livello di rischio in cui è classificata l’azienda:
Aziende a BASSO RISCHIO Es. ambulanti, alberghi, commercio al dettaglio, bar, ristoranti, piccoli artigiani |
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Aziende a MEDIO RISCHIO Es. Agricoltura, pubblica amministrazione |
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Aziende a ALTO RISCHIO Es. Edilizia |
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Non devono essere sottoposti a formazione – sia generale che specifica – i lavoratori per i quali il datore di lavoro possa documentare di aver già svolto, alla data del 11.01.2012, una formazione nel rispetto delle leggi vigenti e del contratto di lavoro, per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento.
Con riferimento ai lavoratori già in servizio che non abbiano già svolto in precedenza alcuna formazione, è necessario adeguarsi immediatamente.
Per i neo assunti la formazione dovrà essere fatta anteriormente o entro 60 giorni dall’assunzione.
La formazione prevista nell’Accordo 26.12.2012 non comprende gli ulteriori obblighi di formazione/addestramento disposti dal D.lgs.81/2008 per alcuni rischi specifici (es.: attrezzature particolari, agenti chimici, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, uso dei D.P.I.,ecc.), e per le specifiche figure aziendali (RSPP, RLS, addetto alla sicurezza, addetto antincendio, addetto primo soccorso, carrellisti, …) i quali andranno conseguentemente trattati a parte.
Ricordiamo che la sanzione prevista per l’inadempienza è l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.