La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza 16 settembre 2016, n. 18192 – ha affermato che deve essere ricondotto nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato il contratto di tirocinio formativo e di orientamento formalmente instaurato, nel caso in cui esista un rapporto precedente tra le parti stipulanti.
Nella fattispecie, assume rilievo la professionalità pregressa acquisita dal soggetto nello svolgimento di specifiche mansioni e dal ruolo ricoperto in azienda.