Licenziamento disciplinare: novità dalla Cassazione

Riportiamo – di seguito – due pronunce della Corte di Cassazione in materia licenziamento disciplinare intervenute nel corso del 2016.

Sentenza n. 17245 del 22.08.2016.

La Corte rigetta il ricorso di un dipendente che contestava la legittimità del suo licenziamento, poiché non è stato rispettato il termine di 20 giorni previsto tra la contestazione dell’addebito e la convocazione del dipendente per il contraddittorio.

A parere della Cassazione, la violazione del termine determina la nullità del procedimento solo nel caso in cui il dipendente deduca e dimostri che il suo diritto di difesa è stato compromesso dalla contrazione del termine.

Sentenza n. 17371 del 26.08.2016.

La Cassazione afferma che il licenziamento è da considerarsi nullo se la contestazione disciplinare viene dichiarata tardiva.

La tempestività del licenziamento è un elemento costitutivo dell’atto di recesso, pertanto, il requisito della semplicità dell’indagine giustifica il lasso di tempo intercorso tra la segnalazione della condotta e la comunicazione della contestazione.

In caso di violazione del suddetto requisito, tale difetto è da considerarsi vizio formale, pertanto, la tutela del lavoratore è di tipo risarcitorio (risarcimento del danno in una misura compresa tra le 6 e le 12 mensilità); la tutela reintegratoria, infatti, opererebbe se vi fosse il difetto di un elemento costitutivo del licenziamento in sé.