Sarà possibile continuare a godere dei benefici previsti dall’autorizzazione ex L. 104/92 anche durante l’iter di verifica a seguito di una visita di revisione della condizione di disabilità grave; è quanto stabilisce l’Inps con la Circolare 127/2016, facendo chiarezza sulle novità introdotte dal Decreto legge 90/2014.
Prima di tali modifiche, infatti, l’interessato o i suoi familiari non avevano la possibilità di fruire di permessi, prolungare il congedo parentale, quello straordinario o dei riposi alternativi.
Il documento stabilisce che – durante l’iter di revisione – non è necessario presentare una nuova domanda, anche nel caso in cui il verbale riporti una data di scadenza ormai superata.
Se l’iter di verifica si conclude con una conferma, il disabile o il familiare non devono presentare una nuova domanda di permessi (anche in caso sia prevista un’ulteriore revisione del nuovo verbale); i soli casi in cui sono tenuti a presentare una nuova domanda di permessi sono la variazione dell’orario di lavoro o del datore di lavoro.
In caso di esito negativo, il disabile o il familiare sono informati direttamente dall’Inps e il provvedimento ha effetto dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale.
Per il prolungamento del congedo parentale e per i riposi ad esso alternativi è necessario presentare una nuova domanda al fine di poterne fruire anche durane l’iter di verifica. Ciò è giustificato dal fatto che si tratti di prestazioni richieste al bisogno per specifici periodi di tempo.
La Circolare ricorda, inoltre, che il Decreto Legge 90/2014 ha dimezzato (da 90 a 45 giorni) il tempo massimo entro cui le commissioni devono accertare lo stato di disabilità in base alla richiesta dell’interessato; superato il nuovo termine vengono effettuati accertamenti provvisori dai medici specialisti in servizio presso l’asl dove il disabile è assistito.