Il patto di prova inserito in un nuovo contratto a tempo indeterminato è da considerarsi nullo nel caso in cui lo stesso dipendente sia stato, in precedenza, alle dipendenze del datore di lavoro con rapporti di lavoro a termine.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 4635 del 9 marzo 2016.
Nel caso in esame, una lavoratrice è stata licenziata per essersi assentata per malattia durante il periodo di prova. Nello specifico, la dipendente – che già in passato era stata assunta con più contratti a termine presso la medesima società e aveva sottoscritto un contratto a tempo indeterminato basato su un periodo di prova di tre mesi – si è assentata per oltre 30 giorni a causa di un trauma contusivo distorsivo e, in conseguenza di ciò, l’azienda ha proceduto al suo licenziamento per mancato superamento del periodo di prova ai sensi di quanto previsto dal Contratto collettivo di riferimento.
La Corte d’appello – confermando la decisione di primo grado – ha dichiarato inefficace il licenziamento ed ha ritenuto che l’azienda aveva già avuto la possibilità di accertare le capacità professionali della lavoratrice, nel corso dei rapporti a termine; pertanto non era da ritenersi necessaria la stipulazione di un nuovo periodo di prova.
Infine, la pronuncia della suprema Corte ha ribadito – confermando a sua volta quanto sostenuto nei precedenti gradi di giudizio – che la causa del patto di prova deve essere individuata nella tutela dell’interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto ad accertare le capacità del lavoratore e quest’ultimo, a sua volta, deve valutare l’entità della prestazione che gli viene richiesta, nonché le condizioni di svolgimento del rapporto di lavoro.
Da queste considerazioni scaturisce l’assunto che il patto deve considerarsi nullo nei casi in cui si verificano le seguenti condizioni:
- la suddetta verifica sia già intervenuta con esito positivo,
- la verifica sia stata effettuata con specifico riferimento alle mansioni e alla prestazione resa dallo stesso lavoratore,
- la verifica abbia avuto luogo per un congruo periodo di tempo.