Distacco: depenalizzazione violazioni

La circolare n. 6 del 5 febbraio 2016, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fornisce – ai propri ispettori – alcune indicazioni operative sulle nuove sanzioni amministrative per talune fattispecie di illeciti posti in essere in materia di lavoro e legislazione sociale.

Il D.Lgs. 8/2016 – in vigore a far data dal 6 febbraio 2016 – dispone la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, apportando importanti modifiche relativamente al regime delle sanzioni applicabili ad alcune fattispecie di illeciti posti in essere in materia di lavoro e legislazione sociale.

Nello specifico, per quanto riguarda il distacco, sono introdotte le seguenti modifiche:

Requisiti: il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Vecchia sanzione: nei casi di distacco privo dei requisiti, l’utilizzatore e il somministratore erano puniti con la pena dell’ammenda di € 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Nuova sanzione: la sanzione amministrativa resta di € 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro ma con la novità che l’importo complessivo non può essere inferiore ad € 5.000 né superiore ad € 50.000 (non diffidabile).

Leggi la Circolare Mlps n. 6/2016