A decorrere dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 2016, l’E.V.R. (Elemento variabile della retribuzione) non dovrà più essere corrisposto.
Il 31 dicembre scorso è decaduto l’Accordo sindacale provinciale del 12 dicembre 2013, successivamente prorogato a tutto il 2015 con l’Accordo sindacale provinciale del 21 gennaio 2015; nell’accordo le Parti Sociali avevano stabilito il valore provinciale dell’E.V.R. pari al 5,40% – Elemento Variabile della Retribuzione, (fatte salve le verifiche di livello aziendale). L’Accordo del rinnovo del C.C.N.L. sottoscritto il 1 luglio 2014 ha fissato al 4% il tetto massimo dell’E.V.R. sul quale operare le dovute verifiche a livello provinciale.
L’Ance aveva osservato che, anche qualora si fosse dato corso al rinnovo del Contratto Integrativo provinciale, la verifica dei parametri indicati dal C.C.N.L. avrebbe condotto al non riconoscimento dell’E.V.R. provinciale per l’anno 2016, pertanto, l’elemento variabile della retribuzione non verrà più riconosciuto.