Distacco: l’interesse nell’ambito dei gruppi di impresa

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – rispondendo ad un quesito posto da Confindustria – fornisce un chiarimento in merito alla corretta interpretazione della normativa in materia di distacco.

Il quesito riguarda il distacco posto in essere nell’ambito di un gruppo di imprese. Nello specifico, l’istante chiede se – in questa determinata fatispecie – sia possibile considerare il requisito dell’interesse del distaccante in termini pressoché analoghi a quanto espressamente previsto dal legislatore in merito al contratto di rete.

Poichè, nell’ambito di imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete, “l’interesse del distaccante insorge automaticamente in forza dell’operare della rete”, senza procedere ad un riscontro puntuale dell’interesse concretamente perseguito dal distaccante ed in virtù del fatto che l’aggregazione in gruppo di imprese si caratterizza – ferma restando l’autonomia giuridica dei soggetti che ne fanno parte – per il potere di controllo e direzione che una società del gruppo (c.d. capogruppo) esercita sulle altre, il Ministero giunge a sostenere che anche nel gruppo di imprese venga condiviso un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico che trova, peraltro, rappresentazione finanziaria nel bilancio consolidato di gruppo.

Pertanto, appare possibile ritenere che in caso di ricorso all’istituto del distacco tra le società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, l’interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo analogamente a quanto espressamente previsto dal Legislatore nell’ambito del contratto di rete.

Leggi l’interpello ministeriale 1/2016