La legge di stabilità 2016 ha modificato la soglia limite riguardante i pagamenti in contanti aumentandolo da 1.000 a 3.000 €; vediamo, di seguito, le principali novità.
Come sopra richiamato, a partire dal 1° gennaio 2016 è possibile effettuare pagamenti in contanti fino al limite di 2.999,99 €. Il limite di 1.000 € permane, tuttavia, nei confornti della pubblica amministrazione.
Al di sopra di tale soglia scatta l’obbligo di effettuare le transazioni finanaziarie utilizzanto modalità tracciabili (bonifico, assegni, pos, carte di credito, …). I libretti di deposito al portatore o titoli al portatore – sia bancari che postali – non sono, invece, considerati metodi di pagamento tracciabili.
Con riferimento agli assegni, il nuovo limite dei 3.000 € non avrà alcun impatto sugli stessi, che potranno essere emessi senza clausola di non trasferibilità esclusivamente per importi al di sotto dei 1.000 €. Per il pagamento effettuato in parte con assegno e in parte con contanti, oppure per un pagamento effettuato utilizzando più assegni, è ammesso l’utilizzo di tali formule nel rispetto della soglia dei 3.000 €.
Continua ad essere vietata la suddivisione artificiosa dei pagamenti, ossia quella creata al fine di aggirare il limite imposto dalla norma.
Sono ammesse le operazioni bancarie di prelevamento o di versamento allo sportello di somme superiori a 3.000 €, in quanto – a parere del Ministero dell’economia – non sono considerati un trasferimento di denaro tra soggetti diversi.
Le nuove disposizioni si applicano anche ai canoni di locazione di unità abitative e ai pagamenti dei corrispettivi per le prestazioni rese in adempimento dei contratti di trasporto di merci su strada.