{"id":6482,"date":"2026-06-08T07:51:56","date_gmt":"2026-06-08T05:51:56","guid":{"rendered":"https:\/\/news.studionicco.it\/wordpress\/?p=6482"},"modified":"2026-06-08T07:51:56","modified_gmt":"2026-06-08T05:51:56","slug":"la-nuova-disciplina-per-la-dilazione-dei-debiti-contributivi-inps","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/news.studionicco.it\/wordpress\/la-nuova-disciplina-per-la-dilazione-dei-debiti-contributivi-inps\/","title":{"rendered":"La nuova disciplina per la dilazione dei debiti contributivi INPS"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 entrato in vigore il nuovo &#8220;Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge&#8221;, adottato dall&#8217;INPS (deliberazione del CdA n. 20 del 25 febbraio 2026) in attuazione della legge n. 203\/2024 e del Decreto Interministeriale del 24 ottobre 2025.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La nuova normativa abroga i regolamenti precedenti (risalenti al 2012 e 2013) e introduce importanti semplificazioni procedurali per i debiti in fase amministrativa non ancora affidati agli agenti della riscossione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Termini, importi e requisiti della dilazione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il pagamento rateale \u00e8 concesso esclusivamente a fronte di una dichiarata situazione di temporanea e obiettiva difficolt\u00e0 economico-finanziaria del contribuente, legata a scadenze periodiche o a situazioni contingenti ed eccezionali (come crisi aziendali o adempimenti da CCNL).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il piano di ammortamento a rate costanti prevede scadenze mensili fissate all&#8217;ultimo giorno del mese e si articola in due fasce:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Fino a 36 rate mensili: per debiti di importo fino a 500.000 euro.<\/li>\n<li>Fino a 60 rate mensili: per debiti di importo superiore a 500.001 euro.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">La dilazione comporta l&#8217;applicazione degli interessi di dilazione al tasso vigente alla data della domanda. Restano esclusi dalla rateizzazione i crediti gi\u00e0 oggetto di contestazione in sede amministrativa o giudiziaria. Non \u00e8 ammessa, in nessun caso, la modalit\u00e0 di pagamento tramite compensazione (F24).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Ripartizione delle competenze decisionali<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per avvicinare i centri decisionali al territorio e al contribuente, il potere di accoglimento o reiezione delle domande \u00e8 cos\u00ec suddiviso:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Direttori provinciali e di Filiale (metropolitana\/provinciale): decidono sulle istanze fino a 36 rate e fino a 500.000 euro. A loro spetta anche il potere di annullamento e revoca di tutte le dilazioni, indipendentemente dall&#8217;importo.<\/li>\n<li>Direttori regionali e di Coordinamento metropolitano: decidono sulle istanze fino a 60 rate per importi superiori a 500.000 euro.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">In caso di debiti verso pi\u00f9 strutture territoriali, la competenza \u00e8 attribuita al Direttore della struttura che gestisce il credito di importo maggiore (calcolato sul totale di contributi e sanzioni).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La novit\u00e0 della &#8220;Seconda Dilazione&#8221;<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viene introdotta la possibilit\u00e0 di accedere a un secondo piano di dilazione in costanza di un piano gi\u00e0 attivo. Questo strumento \u00e8 attivabile per regolarizzare partite debitorie emerse successivamente al primo piano o per la contribuzione corrente maturata dopo la prima domanda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Condizioni e vincoli:<\/strong><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Nei 6 mesi precedenti non devono essere stati adottati provvedimenti di revoca in nessuna gestione INPS.<\/li>\n<li>La presenza di due dilazioni attive preclude ulteriori istanze: per ottenerne una terza, il contribuente deve prima estinguere anticipatamente uno dei due piani in corso.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Presentazione della domanda e tempi istruttori<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il &#8220;Cassetto Previdenziale del Contribuente&#8221;, basandosi sulle evidenze della procedura <em>Ve.R.A.<\/em> (Verifica Regolarit\u00e0 Aziendale).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il procedimento prevede tempistiche stringenti:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Fase istruttoria (10 giorni di calendario): tempo dedicato al consolidamento dell&#8217;estratto debitorio e alla verifica della correntezza contributiva.<\/li>\n<li>Emissione del piano e primo pagamento (ulteriori 10 giorni): il contribuente deve pagare la prima rata entro 10 giorni dall&#8217;emissione del piano. Il pagamento costituisce &#8220;comportamento concludente&#8221; di accettazione e attiva gli effetti per il rilascio del DURC.<\/li>\n<li>Conclusione totale: l&#8217;intero procedimento deve chiudersi entro 20 giorni di calendario dalla presentazione dell&#8217;istanza.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Regole transitorie e istanze di rideterminazione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il regolamento si applica alle domande presentate a partire dalla data di pubblicazione della circolare. Tuttavia, per motivi di maggior favore, la disciplina si estende anche alle domande presentate a decorrere dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per queste ultime, il debitore pu\u00f2 richiedere la rideterminazione del numero delle rate presentando un&#8217;apposita istanza telematica (tramite Comunicazione Bidirezionale nel Cassetto Previdenziale, oggetto &#8220;Recupero del Credito&#8221; -&gt; &#8220;Dilazioni Amministrative&#8221;) entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione della circolare. La rideterminazione \u00e8 subordinata al regolare pagamento delle rate pregresse e della contribuzione corrente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Clausole di revoca, annullamento e tutela del credito<\/strong><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Annullamento: il mancato o parziale pagamento della prima rata comporta l&#8217;annullamento del piano. I debiti non potranno essere reinseriti in una nuova domanda.<\/li>\n<li>Revoca per morosit\u00e0: scatta in caso di mancato o parziale pagamento di 3 rate mensili (anche non consecutive) successive alla prima, oppure decorsi 30 giorni dalla scadenza dell&#8217;ultima rata se le rate omesse sono inferiori a tre.<\/li>\n<li>Revoca per correntezza: il mancato versamento della contribuzione corrente mensile o periodica (se non regolarizzata con una seconda dilazione) determina la revoca di tutte le dilazioni attive.<\/li>\n<li>Crisi d&#8217;impresa: l&#8217;accesso a procedure di regolazione della crisi e dell&#8217;insolvenza comporta la decadenza automatica dalle dilazioni. Sar\u00e0 possibile concedere nuove rateazioni solo per i debiti maturati successivamente al provvedimento di omologazione (in caso di continuit\u00e0 aziendale).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">I provvedimenti dell&#8217;Istituto in materia di dilazione sono definitivi e non \u00e8 ammesso ricorso amministrativo. L&#8217;Inps mantiene comunque la facolt\u00e0 di porre in essere azioni a tutela del credito sia in fase di istruttoria sia durante lo svolgimento del piano.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8 entrato in vigore il nuovo &#8220;Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge&#8221;, adottato dall&#8217;INPS (deliberazione del CdA n. 20 del 25 febbraio 2026) in attuazione della legge n. 203\/2024 e del Decreto Interministeriale del 24 ottobre 2025. 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