{"id":6049,"date":"2025-06-26T09:48:13","date_gmt":"2025-06-26T07:48:13","guid":{"rendered":"https:\/\/news.studionicco.it\/wordpress\/?p=6049"},"modified":"2025-06-26T09:48:13","modified_gmt":"2025-06-26T07:48:13","slug":"inl-patente-a-crediti-e-lavoro-autonomo-fittizio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/news.studionicco.it\/wordpress\/inl-patente-a-crediti-e-lavoro-autonomo-fittizio\/","title":{"rendered":"INL: patente a crediti e lavoro autonomo fittizio"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La\u00a0nota n. 964\/2025 dell\u2019INL fornisce indicazioni in merito all\u2019applicabilit\u00e0 della sanzione prevista dall\u2019articolo 27, comma 11, del D.Lgs. 81\/2008 nell\u2019ipotesi di disconoscimento \u2013 in sede ispettiva \u2013 della natura autonoma del rapporto di lavoro tra una ditta artigiana e un\u2019impresa committente, accertando invece una vera e propria subordinazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nello specifico, si tratta del regime sanzionatorio applicabile a imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri privi di patente, o di un documento equivalente, e di coloro che possiedono una patente con meno di 15 crediti che prevede:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>l\u2019applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all\u2019articolo 301-bis del T.U. 81\/2008;<\/li>\n<li>l\u2019esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici per un periodo di 6 mesi.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019ipotesi prospettata, il rapporto di lavoro autonomo intercorrente tra il titolare firmatario di ditta artigiana e l\u2019impresa affidataria dei lavori viene disconosciuto in ragione del riscontro \u2013 in sede di accertamento ispettivo \u2013 degli elementi caratteristici della subordinazione, che inducono a riqualificare il lavoratore \u201c<em>pseudo- autonomo<\/em>\u201d quale dipendente dell\u2019impresa affidataria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In ragione di quanto riscontrato in sede ispettiva, l\u2019INL ritiene che sia necessario:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>procedere nei confronti dell\u2019impresa committente con l\u2019irrogazione delle sanzioni amministrative previste nei casi di riqualificazione del rapporto di lavoro<strong>,<\/strong> nonch\u00e9 delle sanzioni connesse agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;<\/li>\n<li>qualora si accerti che l\u2019impresa affidataria (committente dell\u2019artigiano fittizio) abbia operato nel cantiere sprovvista della patente a crediti, si dovr\u00e0 procedere all\u2019applicazione, nei confronti della medesima, dell\u2019impianto sanzionatorio previsto dall\u2019art. 27, comma 11, cit.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per converso, l\u2019Ispettorato ritiene che tale sanzione non possa essere irrogata nei confronti del lavoratore \u201c<em>pseudo-autonomo<\/em>\u201d poich\u00e9 non \u00e8 possibile contestare il mancato assolvimento dell\u2019obbligo di munirsi della patente a crediti da parte di un lavoratore che, a prescindere dallo schema contrattuale formalmente adottato, abbia espletato la propria prestazione secondo i canoni della subordinazione e che sia stato imputato, all\u2019esito della riqualificazione contrattuale operata, all\u2019impresa affidataria dei lavori come lavoratore dipendente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A tale proposito l&#8217;INL evidenzia che, se \u00e8 vero che gli effetti degli atti ispettivi derivanti dal disconoscimento del lavoro autonomo sono di per s\u00e9 impugnabili, \u00e8 anche vero che il quadro delineato in sede ispettiva, e il conseguente impianto sanzionatorio applicato, deve avere una sua coerenza, da fare valere anche in sede giudiziaria; coerenza che sarebbe indebolita dalla contestazione di due fattispecie potenzialmente contraddittorie fra loro (il mancato possesso della patente da parte della ditta artigiana e al contempo il disconoscimento del lavoro autonomo).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per le medesime ragioni, con riferimento all\u2019obbligo del committente\/responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ai sensi dell\u2019art. 90, comma 9, lett. b-bis), del D. Lgs. 81\/2008, l\u2019Ispettorato ritiene di non poter contestare al committente dei lavori l\u2019omessa verifica nei confronti di un soggetto che, all\u2019esito degli accertamenti, sia stato inquadrato come lavoratore dipendente della ditta affidataria e, in quanto tale, non tenuto all\u2019obbligo di dotarsi della patente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La\u00a0nota n. 964\/2025 dell\u2019INL fornisce indicazioni in merito all\u2019applicabilit\u00e0 della sanzione prevista dall\u2019articolo 27, comma 11, del D.Lgs. 81\/2008 nell\u2019ipotesi di disconoscimento \u2013 in sede ispettiva \u2013 della natura autonoma del rapporto di lavoro tra una ditta artigiana e un\u2019impresa committente, accertando invece una vera e propria subordinazione. 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