{"id":355,"date":"2011-10-13T16:12:23","date_gmt":"2011-10-13T15:12:23","guid":{"rendered":"http:\/\/studionicco.wordpress.com\/?p=355"},"modified":"2011-10-13T16:12:23","modified_gmt":"2011-10-13T15:12:23","slug":"al-via-il-nuovo-apprendistato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/news.studionicco.it\/wordpress\/al-via-il-nuovo-apprendistato\/","title":{"rendered":"Al via il nuovo apprendistato"},"content":{"rendered":"<p>Sulla Gazzetta Ufficiale n\u00b0 167 del 10 ottobre 2011 \u00e8 stato pubblicato il D.Lgs. che riforma il contratto di apprendistato il quale entrer\u00e0 in vigore il 25 ottobre 2011.<\/p>\n<p>Riportiamo di seguito i tratti salienti dei sette articoli contenuti nel nuovo Testo Unico.<\/p>\n<p>Il nuovo contratto di apprendistato \u00e8 un contratto da intendersi a tempo indeterminato, fatta eccezione per il settore delle \u201cattivit\u00e0 stagionali\u201d per le quali \u00e8 previsto che la contrattazione collettiva possa consentire la stipula di contratti a tempo determinato.<\/p>\n<p>La tipologia contrattuale sar\u00e0 disciplinata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi\u00f9 rappresentative a livello nazionale tramite la contrattazione collettiva o accordi interconfederali, fermo restando alcuni principi prefissati.<\/p>\n<p>Sono previste tre tipologie di apprendistato:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Previsto in tutte le tipologie di settori per i giovani che abbiano compiuto quindici anni e fino ai venticinque, per l&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo scolastico. La durata \u00e8 stabilita in base alla qualifica e del diploma da conseguire e non pu\u00f2, in ogni caso, superare il triennio (o quadriennio nel caso n cui l&#8217;apprendista debba conseguire un diploma professionale regionale).<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Previsto per tutti i settori di attivit\u00e0 sia pubblici che privati per i giovani di et\u00e0 compresa tra i diciotto e i ventinove anni. La durata del periodo formativo \u00e8 stabilita in base all&#8217;et\u00e0 e della qualifica da conseguire e, in ogni caso, non pu\u00f2 superare i tre anni. Per le qualifiche artigiane il limite \u00e8 di cinque anni.<\/p>\n<p>La formazione deve essere svolta sotto la responsabilit\u00e0 dell&#8217;azienda e \u00e8 integrata dall&#8217;offerta formativa interna o esterna alla stessa per l&#8217;acquisizione delle competenze di base o trasversali per un monte ore totale di centoventi nel triennio.<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Contratto di alta formazione e ricerca. Previsto per tutti i settori produttivi sia pubblici che privati per i giovani di et\u00e0 compresa tra i diciotto e i ventinove anni, al fine di conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari o di alta formazione, inclusi dottorati di ricerca e specializzazione tecnica superiore. La regolamentazione \u00e8 rimessa alle Regioni e Province autonome in base ad accordi con associazioni datoriali e dei lavoratori e le Universit\u00e0 ed Enti di studio o ricerca.<\/p>\n<p>E&#8217;, inoltre, introdotta la possibilit\u00e0 di apprendistato per i praticanti degli studi professionali, stante la disciplina dei regolamenti dei singoli ordini.<\/p>\n<p>Viene istituito il c.d. \u201cregistro delle professioni\u201d con il fine di rendere omogenei i diversi profili professionali e standard formativi.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda il profilo sanzionatorio, il datore di lavoro che non impartisce la formazione nei casi a lui imputabili, deve pagare la differenza contributiva tra quanto gi\u00e0 erogato e il livello che il lavoratore avrebbe dovuto conseguire al termine del percorso formativo, maggiorato del 100%. Nel caso in cui il periodo formativo non sia concluso, l&#8217;ispettore del lavoro assegna un congruo termine per l&#8217;ottemperanza.<\/p>\n<p>I benefici contributivi previsti dal nuovo testo unico per l&#8217;apprendistato rimangono quelli gi\u00e0 previsti e vengono mantenuti per un anno dopo la conferma del rapporto, ci\u00f2 non riguarda i lavoratori iscritti nelle liste di mobilit\u00e0, i quali possono essere assunti con contratto di apprendistato ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale. In questo caso si applica un regime \u201cagevolativo\u201d speciale che consiste in una contribuzione pari al 10% per un periodo di diciotto mesi e del 50% dell&#8217;indennit\u00e0 di mobilit\u00e0, se dovuta al lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sulla Gazzetta Ufficiale n\u00b0 167 del 10 ottobre 2011 \u00e8 stato pubblicato il D.Lgs. che riforma il contratto di apprendistato il quale entrer\u00e0 in vigore il 25 ottobre 2011. Riportiamo di seguito i tratti salienti dei sette articoli contenuti nel nuovo Testo Unico. 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